Art. 18.
(Incentivi per le industrie tecniche
cinematografiche).

      1. Alle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali a

 

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tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alla realizzazione, ristrutturazione, trasformazione o adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione e di post-produzione.
      2. I parametri, i criteri e le modalità degli investimenti e dei contributi previsti dal comma 1 sono stabiliti dal Centro, anche in relazione al numero degli addetti e all'ubicazione delle industrie tecniche cinematografiche nelle aree svantaggiate del territorio nazionale.